«Se davvero si vuole incidere sul rapporto e sulla relazione tra fisco e contribuente, occorre migliorare la qualità del dialogo, rivedendo il funzionamento dei sistemi deflattivi esistenti e conferendo agli stessi una maggiore dignità normativa. In quest’ottica si reputano apprezzabili le indicazioni di cui alla delega e, in particolar modo, quanto indicato al primo comma, punto a) e b) dell’art. 4, laddove si evidenzia la necessità di rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa, così come la necessità di valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio della certezza del diritto». Lo scrive il consigliere nazionale di Unimpresa, Giuseppe Carà, in un documento pubblicato sul sito dell’associazione, commentando il decreto del governo sul concordato fiscale. Secondo Carà «la delega al governo per la riforma fiscale contiene indubbiamente spunti di riflessione interessanti e, in parte, apprezzabili in materia di compliance fiscale. In attesa di indicazioni concrete e puntuali, appare opportuno e doveroso avviare un percorso di riflessione su alcune tematiche che possano fungere da stimolo in vista dell’adozione dei decreti attuativi, anche alla luce di quanto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 03.11.2023.Uno degli obiettivi primari della compliance fiscale è quello di instaurare e creare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente per aumentare il livello di certezza nell’applicazione delle norme tributarie e, in ottica deflattiva, per gestire in modo trasparente e collaborativo la fase endoprocessuale e precontenziosa».
A giudizio del consigliere nazionale di Unimpresa «un’altra indicazione interessante che merita un doveroso approfondimento in sede di definizione delle misure attuative è quella di cui alla lettera g) del medesimo articolo, laddove viene evidenziata la necessità di potenziare l’esercizio del potere di autotutela, estendendone le ipotesi agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi, nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo – contabile dinanzi alla Corte dei Conti alla sola condotta dolosa. A fronte della paventata abrogazione dell’istituto del reclamo – mediazione, occorrerà rivedere con grande cura e attenzione il funzionamento dei meccanismi deflattivi del contenzioso tributario, per far sì che si possa incidere in modo significativo sui livelli del contenzioso e migliorare – soprattutto – il rapporto fisco / contribuente anche in ragione della previsione di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 17. Tale comma prevede l’introduzione di una disposizione generale che attribuisca al contribuente il diritto a partecipare al procedimento tributario, in ossequio al principio del contraddittorio, seppur con alcune eccezioni correlate alla natura del controllo. A tal fine, la disposizione attribuisce al legislatore delegato il compito di disciplinare il diritto al contraddittorio in modo omogeneo e concedendo al contribuente un congruo termine per eventuali osservazioni. Al legislatore delegato viene, altresì, demandato il compito di obbligare l’ente impositore a motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente. Quest’ultimo aspetto rappresenta un indubbio interesse e potrebbe essere ulteriormente arricchito prevedendo, ad esempio, la formulazione di una proposta di definizione, accompagnata, in caso di accettazione da una riduzione delle sanzioni, da calcolarsi in applicazione dei nuovi parametri demandati al legislatore delegato. Il principio di riferimento e la logica che dovrà guidare il legislatore delegato è quella di un concreto cambio di prospettiva del rapporto e della gestione della fase precontenziosa e contenziosa. Occorrerà creare le basi per un confronto reale, effettivo, concreto e trasparente, ispirato al reciproco rispetto delle posizioni, giuridicamente tutelate e valorizzate in un quadro chiaro e definito che offra maggiori certezze alle parti. Sulla scorta delle indicazioni della delega, arrivano le prime anticipazioni in ordine alle misure contenute nel decreto approvato dal CDS, in esame preliminare, nella seduta del 03.11.2023. Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene, in particolare, disposizioni in materia di accertamento tributario, diretta a migliorare la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, nonché una regolamentazione del concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato».
Quanto alla disciplina del concordato preventivo biennale, «si rileva come allo stesso possano accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato, ivi compresi coloro i quali applicano il regime forfettario. Lo schema di riferimento prevede che l’Agenzia formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, lasciando al contribuente la manifestazione di volontà di aderire o meno alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Allo stato, alla luce delle indicazioni di carattere preliminare, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Sono state previste anche alcune circostanza che impediscono l’accesso ala concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti). Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno» osserva Carà.
In relazione alle disposizioni in materia di procedimento accertativo, spiega il documento di Unimpresa, «si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo. Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”, che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”; si abroga, invece, la disciplina dell’“invito obbligatorio”, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Viene, infine, rivista la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio»
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