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Unimpresa Agricoltura. Attuazione articolo 62, occorre fare chiarezza

Le questioni relative alla applicazione dell’art. 62 hanno ormai quasi del ridicolo, sembrano una vera e propria barzelletta. Riteniamo assolutamente inopportuno che, in un contesto politico ed economico così difficile, come quello di questi giorni, nel pieno della crisi ed alla fine di un governo tecnico, ci siano esternazioni dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico che ritengono praticamente abrogata una legge approvata dal Parlamento. Proprio in ricorrenza delle festività pasquali, dal Ministero dello sviluppo economico si risponde a un quesito che adduce che l’articolo 62 dovrebbe venire disapplicato – per quanto attiene ai termini di pagamento e alle sanzioni amministrative ivi stabilite – in quanto sarebbe “implicitamente abrogato” dal successivo d.lgs. 192/2012, di recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento. Si tratta di una posizione discutibile e soprattutto completamente fuori luogo, tra l’altro non emanata di concerto con il Ministero delle Politiche agricole.
Occorre che i Ministri Passera e Catania, che hanno sempre sbandierato l’articolo 62 come una grande conquista per regolare i termini di pagamento dei prodotti alimentari, intervengano con urgenza per chiarire l’accaduto e ribadire che l’art. 62 è ancora in vigore. La normativa relativa all’articolo 62 è stata frutto di un lunga e complessa concertazione che ha tentato di rispondere all’esigenza del mondo agricolo di riequilibrare i rapporti commerciali e contrattuali all’interno delle filiere agroalimentari. Certo non può essere una nota di un ufficio tecnico a rimettere tutto in discussione, con un parere che, ovviamente, non ha carattere legislativo ma che contribuisce solo a creare ulteriori incertezze circa la corretta applicazione di tale complessa materia anche perché, con tutta evidenza, non tiene conto di quanto indicato all’articolo 12 (3) della direttiva che prevede la possibilità per gli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore. Quindi la direttiva sui ritardi di pagamento si integra più che bene con l’articolo 62 proprio perché il legislatore comunitario esplicitamente consente norme nazionali più stringenti a salvaguardia dei creditori che sono le parti tutelate dalla normativa.

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