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Sottrazione di minore

di Sabrina Grisoliwww.centrosarg.com

UN GENITORE PUO’ COMMETTERE IL REATO DI SOTTRAZIONE DI MINORE?

La condotta punita dall’art. 574 c.p., che si sostanzia nella sottrazione di un minore dalla custodia, la vigilanza, le cure e l’affetto del genitore, può essere realizzata anche da un genitore a scapito dell’altro.

La ratio di tale soluzione risiede nel fatto che entrambi sono contitolari dei poteri-doveri previsti dall’art. 316 c.c. e che quindi la sottrazione del minore da parte di uno dei due impedisce all’altro di esercitare la responsabilità genitoriale.

La privazione del potere – dovere di esercitare la responsabilità, attuata da un genitore a danno dell’altro, costituisce uso illecito dei diritti conferiti dalla titolarità del coesercizio, il cui unico limite è costituito dal divieto di porre in essere azioni che contrastino con l’eguale diritto dell’altro genitore. Il contributo di entrambi i genitori è infatti essenziale per la piena attuazione della gestione comune della responsabilità nei confronti del minore.

L’ESTENSIONE DEL PRINCIPIO ALLA FAMIGLIA DI FATTO

Il reato può essere commesso da un genitore nei confronti dell’altro anche nel caso in cui i due abbiamo formato una “famiglia di fatto”.  Il merito di tale determinazione è da riconoscere senz’altro alla giurisprudenza di legittimità che si è consolidata sul punto in netto anticipo rispetto tutte le riforme legislative intervenute sul corpo normativo del “diritto di famiglia”.

Già dal 2002 (Cass. pen. sez. VI 4 luglio 2002 n. 28863) la Corte di Cassazione ha formato un orientamento, ad oggi incontroverso, che ha contribuito ad equiparare, seppur agli effetti penali, lo status di “figlio” che sia nato in costanza di matrimonio o da genitori semplicemente conviventi, affermando che “poiché la potestà genitoriale è attribuita ad entrambi i genitori – in mancanza di uno specifico provvedimento giudiziario che affidi il figlio in via esclusiva ad uno di essi – il delitto è configurabile da parte di un genitore nei confronti dell’altro genitore, sia nel caso di sussistente matrimonio sia nell’ipotesi di famiglia di fatto“. Il precedente sul punto, conforme, è costituito dalla sentenza Cass. pen. sez. VI 8 aprile 1999, Barbieri.

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