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Notifica valida anche se la dimora è accertata da Agenzia Investigativa

di Paolo Lecce

L’importanza dell’Investigatore Privato nel recupero dei crediti

“La residenza anagrafica riveste un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora.

Sempre più spesso ci si trova di fronte a persone che non vengono più rintracciate dopo che hanno contratto dei debiti; La residenza può essere sostituita in sede di notifica di un atto, di precetto e anche di pignoramento da un attività investigativa che dimostra l’effettiva abituale dimora del debitore; infatti l’effettiva abituale dimora è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le risultanze effettive della residenza levata presso l’ufficio demografico di un comune italiano, anagrafiche non sempre utili per le notifiche degli atti, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale“.

Questo il principio emerso dalla sentenza n.11550 pronunziata in data 14 Maggio 2013 dalla Corte di Cassazione a seguito del ricorso presentato da un noto istituto di credito avverso la decisione della Corte di appello che aveva ritenuto ammissibile un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, sulla base di una pretesa irregolarità della notifica eseguita dalla banca presso l’effettiva dimora dell’ingiunto e non presso il suo indirizzo di residenza (quale risultante dal certificato anagrafico).

I registri dell’anagrafe possono essere superati con qualsiasi mezzo di prova: la notifica è pertanto valida dove il destinatario dimora abitualmente.

Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario notifichi l’atto (per esempio, l’ingiunzione di pagamento) non già presso la residenza ufficiale del debitore, ma in un diverso indirizzo (anche quello della dimora segreta) accertato solo grazie alle indagini dell’investigatore privato, la notifica è comunque valida. A darne il “lieto annuncio” è la Cassazione [1]: “lieto” almeno per le Agenzie Investigative che, in questo modo, vedranno incrementare i propri incarichi.

Secondo la Corte, le risultanze anagrafiche hanno solo un valore presuntivo: a rilevare, invece, è il luogo ove il destinatario della notifica dimora – di fatto – abitualmente.

Dunque, la notifica effettuata presso l’effettiva dimora, al posto di quella ufficiale, sebbene appresa grazie all’intervento dell’agenzia di investigazioni privata, è legittima. Infatti, il luogo ove il destinatario dimora di fatto può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova ma in forma esclusiva da un Investigatore Privato regolarmente autorizzato. 

I registri dell’anagrafe possono essere superati da qualsiasi fonte di convincimento, come per esempio la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio o il comportamento della persona che accetta di ricevere l’atto per conto del destinatario. [1]  Cass.sent. n. 11550 del 14.05.2013.

Di fondamentale importanza è il costo dell’investigatore per accertare il domicilio abituale: questa spesa, necessaria per far valere un proprio diritto in Tribunale, può essere addebitato per intero all’esecutato/pignorato e quindi recuperato per intero. 

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