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Il reato di molestie, anche da un Investigatore Privato

di Paolo Lecce (http://www.paololecce.com/)

Anche gli Investigatori Privati potrebbero incorrere nel reato di molestia privata.

Il reato di molestie è punito dall’articolo 660 del Codice Penale il quale prevede che: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

Ci troviamo di fronte ad un reato per il quale deve essere protetta la tranquillità pubblica, legata a sua volta all’ordine pubblico; fondamentalmente si tutela la possibilità e il diritto di chiunque di poter condurre un’esistenza serena e indisturbata. 

Ma se l’Investigatore Privato è autorizzato a pedinare un altro individuo come fa questi a commettere reato?

Analizziamo quindi prima il reato. Questo si perpetua quando si arreca a taluno disturbo o molestia, quindi quando in qualche maniera si turba il normale svolgimento dell’attività quotidiana o del riposo o anche semplicemente si crea una turbativa psicologica per petulanza o per atto biasimevole motivo. Questo perché si tratta di un reato che ha come elemento psicologico il dolo quindi ritiene la coscienza e volontà affinché possa essere realizzato. Questa coscienza o volontà si deve determinare nella petulanza o in atto biasimevole motivo. Ma cos’è la petulanza?  La Cassazione chiarisce la portata applicativa dell’art. 660 del Codice Penale proprio attraverso la petulanza, ossia un’intromissione pressante inopportuna e ripetuta nell’altrui sfera personale.

Ma allora quand’è che l’investigatore privato che è autorizzato a differenza di altri a svolgere attività investigativa, può commettere questo reato?

Ricordiamo che l’investigatore privato riceve mandato solitamente dai clienti per svolgere un attività utile a  tutelare un diritto in sede giudiziaria; quindi dal momento che  svolge un’attività autorizzata dalla legge l’investigatore privato ha un motivo valido per pedinare un soggetto e riprenderlo con dei video o ritrarlo nelle fotografie. 

Potrebbe però commettere anche l’investigatore privato questo reato quando, la persona pedinata si accorge della presenza dell’investigatore privato, il quale non avrà alcuna responsabilità di reato se la persona offesa non manifesterà nulla; mentre nel caso in cui la persona offesa,  palesemente o apertamente manifestasse il suo fastidio nell’essere pedinato e  ripreso, magari dicendo all’investigatore privato “ Perché mi segui?”- “Perché mi stai fotografando?”- “Sono giorni che sei sotto casa mia, cosa vuoi?”, allora da quel momento in poi se l’investigatore privato continua la  propria attività commetterà reato di molestie; nel momento in cui si ha la consapevolezza di aver disturbato, essendosi fatti scoprire, è necessario abbandonare l’attività. 

Ecco, in questi casi, l’investigatore privato ha la consapevolezza perché viene a conoscenza del disturbo arrecato e nel caso continuasse l’attività, commetterebbe reato.

In tutti gli altri casi invece, l’Investigatore Privato capace di non farsi accorgere, non commette mai questo reato perché regolarmente autorizzato dal Prefetto a svolgere il pedinamento. Di contro, qualsiasi persona che si improvvisa investigatore senza averne la licenza e dell’accaduto se ne accorgano sia le persone disturbate sia altre esterne ai fatti, e ne denunciano gli estremi, incorre, inconsapevolmente, in gravi reati e gravi ripercussioni sulla propria persona e non solo per il reato di molestie, ma anche in altri reati quali ad esempio: le “ Interferenze illecite nella vita privata” regolato dall’Art. 615 bis del codice penale nel caso più frequente, ma anche in reati legati alla Violazione della Privacy.

Attenzione quindi a pedinare qualcuno di vostra personale iniziativa, potrebbe costarvi veramente molto caro.

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