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“Il Fascino nomade della Moda itinerante”

di Sonia Costantino, Consigliere nazionale Unimpresa

Il commercio itinerante ha origini antiche: chi non ricorda la voce al megafono proveniente dal noto “tre ruote”?!

Oggi con l’Ape boutique tale modalità di commercio ambulante diventa sinonimo di creatività e artigianalità affascinanti.

Le maggiori protagoniste sono donne coraggiose e intraprendenti, che girano per la città, incuranti delle condizioni meteoriche, con le loro colorate e accattivanti Ape Boutique,  proponendo oltre che capi ed accessori artigianali ed esclusivi, e, in alcuni casi, di loro creazione anche tanto ammaliante entusiasmo che si ha voglia di ricambiare con acquisti gratificanti.

Tale esperienza commerciale si presenta anche come una valida alternativa alle morse dell’attuale situazione economia critica”.

Cosa è importante sapere se si desidera avviare un’attività di tal tipo?

L’attività di commercio al dettaglio può essere svolta, alternativamente, nei seguenti modi:

  • Su aree private in sede fissa;
  • All’interno di negozio;
  • Su aree pubbliche, come commercio ambulante;
  • Con modalità speciali.

L’attività di commercio ambulante, o commercio su area pubblica è una attività di vendita di merci al dettaglio, effettuata su aree di proprietà pubblica. Per aree pubbliche si intende su piazzole (o posteggi) assegnati. In alternativa, il commercio ambulante può essere svolto anche in forma itinerante, come nel caso delle “Api boutique”.

Ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 114/98 per commercio ambulante si intende:

“attività di vendita di merci al dettaglio (anche somministrazione alimenti e bevande) effettuate su aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte“.

Naturalmente la possibilità di vendita su aree pubbliche necessita di una preventiva autorizzazione da parte del Comune.

L’avvio di un’attività economica di tipo imprenditoriale legata al commercio ambulante richiede, necessariamente la richiesta della licenza in Comune. Si tratta di una autorizzazione amministrativa che il Comune rilascia per l’esercizio dell’attività nelle proprie aree pubbliche.

Se operi su più comuni, inevitabilmente, dovrai richiedere ad ogni comune la propria licenza per l’esercizio dell’attività su quel suolo comunale.

L’autorizzazione amministrativa può essere di due tipi, a seconda che l’attività di commercio ambulante sia svolta su posteggio fisso o in forma itinerante.
In particolare le autorizzazioni che si possono ottenere sono:

  • Autorizzazioni per il commercio ambulante con sede fissa;
  • Autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante.

Approfondiamo questo tipo di commercio ambulante.
L’autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente e consente l’esercizio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere, nei mercati ma limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari.
Non vengono più concesse autorizzazioni temporanee e straordinarie. In presenza dei requisiti richiesti le autorizzazioni vengono automaticamente concesse, senza bisogno di partecipare al bando regionale. Sarà sufficiente effettuare domanda al Sindaco del proprio Comune.

Non rientrano nel settore del commercio sulle aree pubbliche le seguenti attività:

  • Coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio. Forma di vendita disciplinata nell’ambito del commercio al dettaglio in sede fissa;
  • Gli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli. Ai sensi del Decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la SCIA e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.

L’attività di commercio ambulante permette di offrire la vendita al dettaglio di diversi tipi di articoli: abbigliamento, prodotti per la casa, calzature, generi alimentari (frutta, verdura), fiori, ecc. Tuttavia, i venditori ambulanti sono esclusi dalla vendita di gioielli, superalcolici e armi.

Per quanto riguarda la vendita di alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante, la licenza e i requisiti professionali richiesti sottostando alla tipologia specifica.

Se si esercita il commercio su area pubblica senza autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, si è puniti con la sanzione amministrativa prevista e con la confisca delle attrezzature e della merce. In casi specifici l’autorizzazione può essere sospesa.

I Comuni stabiliscono gli orari del commercio sul suolo pubblico che normalmente sono gli stessi del commercio al dettaglio in sede fissa.
L’attività di venditore ambulante può essere esercitata sia dalle ditte individuali che dalle società di persone (siano essere Sas o Snc), ma anche dalle società di capitali e dalle cooperative.

Dato il tipo di attività, la forma giuridica più semplice e più utilizzata è sicuramente l’impresa individuale (di cui all’articolo 2082 c.c.), o quella dell’impresa familiare (di cui all’articolo 230-bis c.c.).

In ogni caso, qualsiasi sia la forma con la quale intendete avviare questo tipo di attività, vi sono una serie di adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali che è opportuno mettere in atto, per avviare l’attività.

Come abbiamo visto per prima cosa è necessario ottenere l’Autorizzazione amministrativa dal Comune, dimostrando di possedere i requisiti morali e soggettivi (e cioè non essere stati dichiarati falliti, non aver riportato condanne penali, ecc.) previsti dalle norme di settore e quelli professionali (per esempio aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio nel settore alimentare), oppure aver esercitato in proprio o aver operato alle dipendenze svolgendo attività di vendita nel settore alimentare, per almeno due anni negli ultimi cinque, oppure essere stato iscritto al REC in uno dei settori previsti negli ultimi cinque anni), che servono per il tipo di commercio che si intende intraprendere.

La verifica dei requisiti morali ed eventualmente professionali spetta al Comune in cui ha sede l’attività.

Chi non è in possesso dei requisiti richiesti per legge, può rivolgersi agli enti di formazione autorizzati e frequentare un corso professionale, al termine del quale dovrà sostenere un esame di idoneità.

Una volta ottenuta l’autorizzazione amministrativa alla vendita occorre chiedere l’apertura della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate.

Contestualmente deve essere effettuata l’iscrizione presso la Camera di Commercio competente, con il pagamento del diritto annuale (€ 120,00). Ricordiamo che con la Legge n. 40/07 sono state semplificate le procedure per l’avvio dell’attività di impresa. Infatti, tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese (INPS, INAIL, Agenzia dell’Entrate), possono essere effettuate tramite la sola compilazione della Comunicazione Unica (ComUnica).

Questa procedura permette di effettuare in un’unica operazione tutte le formalità necessarie la costituzione di un impresa commerciale.

Le Camere di Commercio hanno predisposto un apposito sito dedicato ai servizi che possono essere effettuati con la Comunicazione Unica: http://www.registroimprese.camcom.it, di facile consultazione.

Il regime fiscale da applicare dipende dalla forma con la quale si decide di avviare l’attività: le ditte individuali e imprese familiari potranno scegliere se operare con il regime forfettario. Si tratta di un regime semplificato che prevede minori adempimenti e semplificazioni fiscali e contributive, applicabile per ricavi fino a €. 65.000 o, in alternativa, il regime naturale della contabilità semplificata.

Per quanto riguarda la disciplina previdenziale, per i soggetti che effettuano attività di commercio ambulante è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Commercianti dell’Inps, che prevede il versamento di contributi fissi annui per circa €. 3.600 (a prescindere dal fatturato). Inoltre è previsto il versamento di contributi variabili basati sul reddito, quando lo stesso supera il minimale coperto dai contributi fissi.

Per tutti i soggetti che vogliono effettuare commercio ambulante riguardante l’attività di vendita, trasformazione, produzione, e trasporto di generi alimentari, è obbligatorio il rilascio dell’autorizzazione sanitaria, da richiedere presso l’ufficio igiene del Comune.

Per quanto riguarda poi gli oneri di gestione annuali le spese fisse che si devono sopportare sono legate principalmente ai costi dell’affitto del posteggio ed eventualmente di un magazzino dove conservare le scorte di merce.

A queste devono essere aggiunti i costi i costi legati agli:

• Adempimenti fiscali:

  • Tenuta della contabilità,
  • Dichiarazioni dei redditi,
  • Certificazione unica,
  • Modello 770, intrastat;

• Adempimenti amministrativi:

  • Pagamento del suolo pubblico, e
  • Diritti alla Camera di commercio.

Al di là del fascino indiscusso di una moda “on the road”, penso che avviare un’attività di commercio ambulante può essere una valida alternativa per tutti quei soggetti che vogliono iniziare un’attività di vendita al dettaglio pur non possedendo un adeguato capitale iniziale.

E poi la bellezza della ventata di allegria che porta con sé un’Ape boutique della Moda non ha prezzo! Ci auguriamo di vederne tante e di belle nelle nostre strade.

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