Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dei Centri Servizi, comprese le attività di informatica e telecomunicazioni, call center, outsourcing, pratiche amministrative, società tra professionisti, arti grafiche e design, marketing e comunicazione, risorse umane e recruiting, studi professionali non organizzati e centri elaborazione dati.

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Sintesi CCNL Centri Servizi

Servizi di informatica, call center, outsourcing, pratiche amministrative, società tra professionisti, arti grafiche e design, marketing e comunicazione, risorse umane e recruiting, studi professionali non organizzati, centri elaborazione dati

UNIMPRESA – UNIMPRESA FNCS – UNIAP – ASSIDAL – AIFECS – CONF.A.I.L. – CONF.A.I.L. F.I.A.L.C.

Luglio 2026

codice CNEL/UniEmens H685

Estremi e parti stipulanti

RinnovoDecorrenzaScadenza
14 luglio 202614 luglio 202613 luglio 2029

Parti stipulanti: UNIMPRESA; UNIMPRESA – UNIMPRESA FNCS; UNIAP; ASSIDAL; AIFECS; CONF.A.I.L.; CONF.A.I.L. – F.I.A.L.C.

Campo di applicazione

Il c.c.n.l. si applica al personale dipendente a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, ai rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutti i Centri di servizi così come indicati nel titolo ed il relativo personale dipendente.

Rientrano nel campo di applicazione: Centri servizi di informatica e telecomunicazioni; Centri servizi risorse umane e recruiting; Centri servizi di arti grafiche e design; Centri servizi di elaborazione dati contabili; Centri servizi di elaborazione cedolini paghe; Centri servizi di elaborazione data entry; Centri servizi di elaborazione dati per amministrazioni pubbliche; Centri servizi di elaborazione per il commercio e/o artigianato; Centri servizi di elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing); Centri servizi di elaborazione dati per attività di mailing e publishing; Centri servizi di elaborazione dati operanti come Internet Provider; Centri servizi di elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità online (customer care); Centri servizi di elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call Center); altri centri servizi che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.

Il contratto si applica inoltre ai lavoratori dipendenti delle società tra professionisti, come individuate dall’art. 10, L. n. 183/2011, che svolgono attività riconducibili a quelle specifiche dei Centri servizi oppure attività di tipo economico-amministrativo e tecnico diverse dalle attività dei centri servizi; agli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi; alle agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative; alle imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi. Il contratto è applicabile a tutti i lavoratori, sia con contratto di lavoro subordinato che a progetto, con o senza partita IVA.

Dati retributivi

Paga base nazionale conglobata

LivelloPaga base dal 15/07/2026Paga base dal 01/07/2027Paga base dal 01/10/2028
Quadri di Direzione€ 3.183,12€ 3.260,25€ 3.337,38
Quadri€ 2.899,97€ 2.970,24€ 3.040,51
I livello€ 2.507,50€ 2.570,60€ 2.633,70
II livello€ 2.229,97€ 2.284,00€ 2.338,03
III livello Super€ 2.125,86€ 2.177,37€ 2.228,88
III livello€ 1.991,58€ 2.039,83€ 2.088,08
IV livello€ 1.854,87€ 1.899,81€ 1.944,75
V livello€ 1.787,522€ 1.830,83€ 1.874,14
VI livello€ 1.558,55€ 1.5996,31€ 1.634,07

Scatti di anzianità

Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda il personale ha diritto a cinque scatti biennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione.

InquadramentoImporto dal 15/07/2026
Quadri di Direzione€ 54,08
Quadri€ 48,88
I livello€ 45,76
II livello€ 41,60
III livello Super€ 37,44
III livello€ 34,32
IV livello€ 31,20
V livello€ 28,08
VI livello€ 24,96

L’importo degli scatti viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. L’importo degli scatti di anzianità maturati va aggiornato sempre al valore attuale.

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i Centri servizi dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% della retribuzione di fatto.

Quattordicesima mensilità

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente, esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Per le altre modalità di computo si applicano le analoghe norme previste per la tredicesima mensilità.

Premio di produttività

In sede aziendale sono annualmente definiti appositi criteri di individuazione degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati conseguiti che tengano conto anche del contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati. Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto individualmente e settorialmente dell’entità dei risultati e della partecipazione dei lavoratori, in modo da riconoscere un premio di produttività che verrà erogato annualmente con la mensilità del mese di giugno.

Lavoro straordinario, notturno e festivo

PrestazioneMaggiorazione
Dalla 41ª alla 48ª ora settimanale15%
Oltre la 48ª ora settimanale20%
Straordinario nei giorni festivi30%
Straordinario dalle ore 22:00 alle 6:00, se non relativo a turni regolari50%
Disagio derivante da attività a turnazione15% della retribuzione

Reperibilità

I Centri servizi, per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’orario di apertura degli uffici, possono richiedere ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità. La richiesta dell’azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente che, se accetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio.

La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.

Tipologia di reperibilitàTrattamento economico
Reperibilità continuativa per esigenze di emergenzaAssegno ad personam pari al 10% della retribuzione di fatto
Reperibilità per un periodo non superiore a 6 settimane annue15% della retribuzione oraria

Qualora venga richiesto l’effettivo intervento del dipendente in reperibilità, trovano applicazione le norme sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Indennità di funzione

A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell’azienda, viene corrisposta mensilmente ai lavoratori interessati una indennità di funzione.

CategoriaImporto indicatoMensilità
Quadri di Direzione€ 241,00 lordi14
Quadri€ 214,00 lordi14

La scheda di sintesi riporta inoltre, per l’indennità di funzione dei quadri, i seguenti importi:

CategoriaImportoMensilità
Quadri di Direzione€ 245,00 lordi14
Quadri€ 219,00 lordi14

Indennità turno fisso

Per i soli lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa a turno fisso notturno e/o festivo, intendendosi per festivi le domeniche e le festività, è prevista un’indennità pari al 25% della retribuzione di fatto.

Indennità Quadri

CategoriaIndennità
Quadro di Direzione€ 263,00
Quadro€ 235,00

Ticket restaurant

I Centri servizi con più di 10 dipendenti che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa, cosiddetto ticket restaurant, pari a 6,00 euro giornalieri.

Altre indennità

Ai lavoratori cui sia attribuita, senza carattere di continuità, la responsabilità di conservazione o trasporto di valori di importo superiore a 250,00 euro sarà attribuita un’indennità pari allo 0,1% del valore consegnato.

I Centri servizi che richiedano al loro personale di indossare un determinato vestiario saranno tenuti a fornirlo ai dipendenti senza alcuna partecipazione alle spese. I capi saranno sostituiti una volta l’anno e dovranno prevedere indumenti estivi e invernali.

Parametri retributivi e TEC

La retribuzione mensile e i relativi istituti contrattuali sono articolati su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 168.

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

  • paga base nazionale conglobata;
  • eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto;
  • altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
  • eventuali indennità contrattuali.

A queste voci si aggiunge il TEC di settore.

ParametroDivisore
Quota giornaliera26
Quota oraria168

Costituzione del rapporto

Categorie e qualifiche

È prevista una classificazione unica per impiegati e quadri, articolata su 9 livelli.

Per lo svolgimento di mansioni superiori, il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni, con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Periodo di prova

InquadramentoDurata massima
Quadri e I livello180 giorni
II livello e III livello Super120 giorni
III e IV livello90 giorni
V livello45 giorni
VI livello30 giorni

Il periodo di prova si computerà per i Quadri e il I livello in giorni di calendario. Per i restanti livelli i giorni indicati devono intendersi di lavoro effettivo.

Orario di lavoro

Regimi di orario

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali. Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.

Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa. Non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

Al secondo livello di contrattazione aziendale e provinciale/regionale potranno essere raggiunte intese sulle materie riguardanti turni o nastri orari.

Festività

Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge: 1° gennaio; 6 gennaio; Lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l’unità produttiva. Per i lavoratori operanti nel Comune di Roma la ricorrenza è il 29 giugno.

Ferie

Il lavoratore che ha un’anzianità di 12 mesi presso l’impresa ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate pari a 26 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.

La determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno, in accordo tra le parti e mediante programmazione. Le ferie potranno essere frazionate in più di due periodi.

I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

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Malattia, maternità e altre assenze

Malattia

Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento.

Periodo di malattiaTrattamento indicato
Primi 3 giorni – periodo di carenza100%
Dal 4° al 20° giorno75%
Dal 21° giorno in poi100%

Non sono computabili, ai soli fini dell’applicazione della disciplina prevista, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

  • evento morboso certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
  • ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
  • sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita documentate da specialisti del Servizio sanitario nazionale;
  • eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

Maternità

Per le lavoratrici con mansioni impiegatizie è prevista un’integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l’intera retribuzione per un arco di quattro mesi durante il periodo di astensione obbligatoria.

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto: come previsto per la malattia.

Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro al 100% della retribuzione fino ad esaurimento del comporto.

Congedo matrimoniale

In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. Il congedo deve essere richiesto con un preavviso di almeno 15 giorni e concesso con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.

Il lavoratore può chiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.

Servizio militare

Come previsto dalle norme in vigore.

Diritto allo studio – lavoratori studenti

I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno. I lavoratori che contemporaneamente possono assentarsi dall’impresa o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non devono superare il 2% del totale della forza occupata.

I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di 2 giorni per ciascun esame universitario e per il conseguimento dei diplomi indicati dal contratto.

Altri permessi

EventoPermesso
Nascita di un figlio1 giornata retribuita
Lutto per genitore, figlio, fratello o coniuge3 giorni retribuiti

Trasferimento

Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari, quali mobilio e bagagli. Le modalità ed i termini dovranno essere preventivamente concordati con l’impresa.

Trasferta

L’impresa, per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore fuori dell’abituale sede di lavoro. In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione relativa alla propria sede di lavoro e ha diritto al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto, al rimborso delle spese di vitto e/o alloggio a piè di lista quando la durata della missione comporti tali spese e al rimborso delle altre spese vive necessarie all’espletamento della missione.

Lo stesso trattamento compete al lavoratore chiamato come teste in causa civile e penale per ragioni inerenti il servizio.

Smart working

È previsto l’accesso allo smart working nelle modalità stabilite dal CCNL e dall’accordo interconfederale.

Discipline speciali

Apprendistato professionalizzante

Allegato “A”

La quantità di ore di formazione formale è pari a 120 ore annue ed è articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale.

PeriodoInquadramento dell’apprendista
Prima metà del periodoDue livelli sotto quello di destinazione finale
Seconda metà del periodoUn livello sotto quello di destinazione finale
Destinazione finale al II livelloI livello per tutto il periodo

La retribuzione degli apprendisti è composta da retribuzione tabellare, indennità di contingenza ed EDR come previsto dall’Accordo Interconfederale UNIMPRESA – CONF.A.I.L. del 22 ottobre 2018.

Lavoro a tempo determinato

È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi. Un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Dimensione impresaLimite indicato
Da 0 a 5 dipendentiFino a 2 lavoratori a termine
Più di 5 dipendenti1 lavoratore a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza

Somministrazione di lavoro

TipologiaLimite
Somministrazione a tempo determinato10% dei lavoratori dipendenti per unità produttiva, con un minimo di 3 lavoratori somministrati
Somministrazione a tempo indeterminato20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio

Estinzione del rapporto

Preavviso

AnzianitàQuadri e I livelloII e III SuperIII e IVV e VI
Fino a 5 anni60 giorni45 giorni30 giorni20 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni90 giorni60 giorni45 giorni30 giorni
Oltre 10 anni120 giorni90 giorni60 giorni45 giorni

Trattamento di fine rapporto

Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti tassativamente indicati dal CCNL:

  • retribuzione tabellare;
  • indennità di contingenza;
  • anzianità forfettaria di settore per gli operai e scatti biennali per impiegati;
  • eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
  • 13ª mensilità;
  • 14ª mensilità;
  • indennità che abbiano carattere non occasionale;
  • accordi integrativi.

Diritti sindacali e di rappresentanza

Attività sindacale

Nelle unità aziendali con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La singola riunione non può superare le tre ore di durata.

È consentito ai sindacati provinciali di categoria di far affiggere comunicati nell’apposito albo collocato in luogo non accessibile alla clientela.

Dimensione unità produttivaDirigenti RSU aventi diritto ai permessi retribuiti
Fino a 200 dipendenti3 dirigenti
Fino a 3.000 dipendenti3 dirigenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti
Unità produttive di maggiori dimensioni3 dirigenti aggiuntivi ogni 500 o frazione di 500 dipendenti

Permessi retribuiti per incarichi sindacali

Ai membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi retribuiti che non potranno essere inferiori a 10 ore mensili.

Welfare contrattuale

Previdenza complementare

SoggettoContribuzione
A carico dell’azienda1% della retribuzione utile per il computo del TFR
A carico del lavoratore1% della stessa base di computo del TFR

Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell’importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti dei rispettivi fondi.

I contributi, compresi gli importi prelevati dal TFR, saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità stabiliti nell’accordo istitutivo.

Assistenza integrativa

Le Parti intendono integrare il Servizio Sanitario Nazionale con prestazioni aggiuntive obbligatorie cui provvederà l’Ente Bilaterale attraverso l’individuazione di un Fondo convenzionato cui aderiranno i lavoratori.

TipologiaContributo aziendale
Personale a tempo pieno€ 10,00 mensili per ciascun iscritto
Personale a tempo parziale€ 7,00 mensili per ciascun iscritto
Quota una tantum€ 40,00 per ciascun iscritto, in due rate da € 20,00

I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Contributi contrattuali

È previsto un contributo nella misura dell’1% della retribuzione tabellare e dell’indennità di contingenza per 14 mensilità.

CCNL Centri Servizi 2026-2029

Tabella salariale personale dipendente da Centri Servizi, informatica e telecomunicazioni, call center, outsourcing, pratiche amministrative, arti grafiche, CED, risorse umane e marketing

LivelloDal 15 luglio 2026Dal 1° luglio 2027Dal 1° ottobre 2028
Quadri di Direzione€ 3.183,12€ 3.260,25€ 3.337,38
Quadri€ 2.899,97€ 2.970,24€ 3.040,51
I livello€ 2.507,50€ 2.570,60€ 2.633,70
II livello€ 2.229,97€ 2.284,00€ 2.338,03
III Super€ 2.125,86€ 2.177,37€ 2.228,88
III livello€ 1.991,58€ 2.039,83€ 2.088,08
IV livello€ 1.854,87€ 1.899,81€ 1.944,75
V livello€ 1.787,522€ 1.830,83€ 1.874,14
VI livello€ 1.558,55€ 1.5996,31€ 1.634,07

La presente pagina contiene una sintesi delle principali disposizioni del CCNL Centri Servizi rinnovato il 14 luglio 2026, con decorrenza dal 14 luglio 2026 e scadenza il 13 luglio 2029.