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Assegno di mantenimento: quando non pagarlo più

di Paolo Lecce (http://www.paololecce.com/)

Utilità dell’intervento di un Investigazione Privata

PER QUANTO CONCERNE I FIGLI, LE CAUSE ESTINTIVE DEL MANTENIMENTO POSSONO ESSERE: 

L’assegno di mantenimento viene versato al coniuge ‘parte debole”. Non può essere interrotto fino alla maggiore età dei figli a meno che non si stia chiedendo la rivisitazione dell’assegno di mantenimento o addirittura il suo annullamento per giusta causa con le prove di un investigatore privato in mano.

Riguardo ai figli, l’obbligo del genitori è quello di contribuire al loro mantenimento fino al raggiungimento della maggiore età, e al raggiungimento di un’autosufficienza economica tale da poter provvedere da soli alle proprie esigenze di vita, (Cass. n. 20137/2013).

Sul punto, è indirizzo costante e unanime della giurisprudenza che il genitore che deduca la cessazione del diritto all’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, debba provare che la mancata autosufficienza derivi dall’inerzia o dalla negligenza dello stesso ovvero dipenda da fatto a lui imputabile (Cass. n. 7970/2013), mentre non rileva, ai fini dell’esclusione dell’assegno, la costituzione di un nucleo familiare, salvo che non si tratti “di una nuova entità familiare autonoma e indipendente” (Cass. n. 1830/2011).

PER QUANTO CONCERNE, INVECE, L’EX CONIUGE, LE CAUSE ESTINTIVE DEL MANTENIMENTO POSSONO ESSERE DIVERSE:

Redditi propri. Il diritto del coniuge “economicamente debole” di ricevere dall’altro il mantenimento è basato sul presupposto della mancanza di adeguati redditi propri, intendendo sia mantenimento la disoccupazione, ma anche la titolarità di redditi che non consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui lo stesso ha goduto in costanza di matrimonio. In merito, occorre sottolineare che le capacità lavorative del coniuge o le possibilità di percepire un reddito, valutate in astratto, non costituiscono elemento che possa concorrere all’esonero dell’assegno, considerato che il diritto al mantenimento del coniuge debole non è legato all’incapacità lavorativa, bensì all’esigenza di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio (Cass. n. 3502/2013). 

Diverso è se il coniuge che riceve l’assegno di mantenimento lavora “a nero” in elusione delle leggi vigenti. 

Anche in queste casi si può richiedere l’annullamento  con le prove di un investigatore privato in mano.

Convivenza e nuove nozze. L’eventuale costituzione di un nuovo nucleo familiare per l’avente diritto all’assegno di mantenimento, assumono rilievo nella circostanza del passaggio a convivenza civile che determina la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e anche in questo caso di quello divorzile, ma anche la mera convivenza, posto che la situazione modifica la condizione personale dell’ex coniuge e può essere dimostrata da un Investigatore Privato che ne deve rilevare i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità.

Sul punto, la Cassazione ha affermato che il diritto al mantenimento viene meno quando una nuova famiglia, ancorché di fatto, la quale rescinde ogni connessione con la pregressa vita matrimoniale, poiché la convivenza e la relativa prestazione di assistenza da parte del convivente medesimo, costituisce elemento da valutare in ordine alla disponibilità di “mezzi adeguati”, rispetto al parametro rappresentato dal tenore di vita goduto nel corso delle nozze (Cass. n. 25845/2013).

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