Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle micro, piccole e medie imprese dei settori pesca, acquacoltura e maricoltura ispirato ai principi della Blue Economy sotto qualsiasi forma giuridica costituita compresa la forma cooperativa.
SINTESI CCNL PESCA
UNIMPRESA – UNIAP – CONF.A.I.L. – UPLA/Confcontribuenti
Codice contratto CNEL – UNIEMENS E07D
Giugno 2023

Campo di applicazione
Il c.c.n.l. si applica al personale dipendente a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, ai rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato delle imprese del settore Pesca PMI e Cooperativa: ai lavoratori dipendenti imbarcati da imprese e cooperative di pesca; al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/58 armati da imprese e soci di cooperative di pesca. L’attività di pesca viene suddivisa in due categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema e/o attrezzo di pesca esercitato, nel modo seguente: a) tutti i sistemi e/o attrezzi allorquando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a 10 tonnellate e, indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante; b) altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari.
DATI RETRIBUTIVI








DATI RETRIBUTIVI
Minimo monetario garantito MMG
il minimo monetario garantito è valido per ciascuna qualifica, segmento di operatività ed in funzione della legge previdenziale di riferimento; categoria b): il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica è differenziato in funzione delle giornate di pesca effettivamente lavorate nell’anno precedente (anno di riferimento) secondo uno schema riportato nelle corrispondenti Tabelle: b1) giornate di pesca inferiori a 48 giorni: per l’anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all’importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero; b2) giornate di pesca all’anno comprese tra 48 e 140 giorni: per l’anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all’importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero. L’importo mensile così determinato non potrà comunque mai essere inferiore all’importo di salvaguardia per ciascuna qualifica; b3) giornate di pesca all’anno oltre 140 giorni: per l’anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica. Per l’applicazione del sistema di cui alla categoria b) si fa riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nel corso dell’anno precedente. Nel caso di nuova assunzione, per la quale manchi il riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nell’anno precedente, si applicano inizialmente gli importi previsti dalla Tabella. In caso di superamento del numero di giornate previste rispettivamente per le sottocategorie b1) e b2) si applicano per ciascuna qualifica gli importi previsti rispettivamente dalle Tabelle, con decorrenza dal mese in cui si verifica il superamento stesso.
Mensilità aggiuntive – tredicesima e quattordicesima
Ai marittimi sono erogate in occasione del Natale e in occasione della Pasqua una mensilità pari all’importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali. Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell’anno, la 13ma e la 14ma mensilità sono corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d’imbarco compiuti. Per le frazioni di mese superiore ai 15 giorni è corrisposto il rateo intero; per il periodo inferiore non è dovuto il rateo. Il corrispettivo di tali mensilità, in ratei, viene erogato mensilmente, in deroga alla normativa di legge generale – avendo le parti inteso regolamentare l’istituto ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 325 del codice della navigazione – essendo gli stessi già riportati sulla tabella del minimo monetario garantito cui è da ragguagliare la “parte” ogni trimestre solare. La “parte” ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal secondo comma del precedente articolo 20.
Premio di produttività
Ferma restando l’efficacia della forma retributiva del contratto “alla parte”, anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, le parti ritengono pur tuttavia che possono essere individuati, nell’ambito della contrattazione territoriale, elementi particolari di compenso, condizionati dal raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva e complessiva, territorialmente rilevante oltre che predeterminata e misurabile, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell’ambito del predetto eventuale accordo.
Lavoro straordinario, notturno, festivo
Il lavoro eseguito a terra dopo l’orario normale di lavoro, è considerato lavoro straordinario.
La quota oraria è determinata dalla divisione dell’importo fisso mensile più il valore mensa ai fini previdenziali per il coefficiente 173 maggiorato del 25%. Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi – domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) – secondo l’orario normale di lavoro.
Ai marittimi sono riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.
Nei giorni semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
Indennità: Altre voci. Panatica
Se per causa di forza maggiore non è possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l’importo giornaliero della panatica sostitutiva è di euro 35,00 (trentacinque) per ciascun pasto e per ogni membro dell’equipaggio. Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l’armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.
Il rientro si compie con il ritorno del marittimo al porto di imbarco o al luogo di ingaggio, a sua scelta.
Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata. Il rimpatrio è effettuato a cura dell’armatore a mezzo di ferrovia, automezzo o aereo. L’armatore deve corrispondere al marittimo per tutta la durata del viaggio di rientro, la retribuzione prevista e stabilita dalla convenzione di imbarco. Qualora il marittimo interrompa la campagna di pesca senza un giustificato motivo, deve essere comunque rimpatriato ed è tenuto al rimborso delle spese di viaggio all’armatore.
Se, trascorso un periodo di 5 mesi lontano dai porti nazionali, non è ancora iniziato o ordinato il viaggio di ritorno, il marittimo ha la facoltà, con un preavviso di 10 giorni, di sbarcare al primo porto d’approdo con il rimpatrio a spese dell’armatore.
Parametri retributivi
La retribuzione mensile e i relativi istituti contrattuali, è articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. L’equipaggio viene retribuito alla “parte” – percentuale sulla produzione – salvaguardata da un minimo monetario garantito. (MMG) La parte è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Categorie e qualifiche
Inquadramento. Classificazione unica articolata su 5 livelli. 1) Comandante motorista – Capopesca; 2) Marianio polivalente; 3) Marianio; 3) Giovanotto; 4) Mozzo.
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
Se l’equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l’interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Se la durata dei lavori è inferiore a 8 giorni, tutto l’equipaggio resta imbarcato a tutti gli effetti.
In caso di durata dei lavori superiore ad 8 giorni, rimane a discrezione dell’impresa la valutazione se procedere o meno allo sbarco. Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori viene corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti. Se i lavori sono effettuati in banchina e dai soli membri dell’equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non può essere inferiore a quanto previsto sopra. Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non deve essere conteggiato ai fini della determinazione della parte. I pasti, durante la permanenza dei lavori, vengono assicurati dall’armatore a proprio carico.
Festività
Sono considerati giorni di festività: tutte le domeniche; Le festività infrasettimanali; 1° gennaio; 6 gennaio;
Lunedì di Pasqua; 25 aprile – festa della liberazione; 1° maggio – la festa del lavoro;
2 giugno – festa della repubblica; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre e 26 dicembre;
Il Santo Patrono. Nei porti sono considerati semifestivi e, cioè, festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:
Vigilia di Natale; Vigilia di Pasqua.
Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi – domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) – secondo l’orario normale di lavoro.
Ai marittimi sono riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.
Nei giorni semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
Ferie
A tutti i componenti dell’equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario.
Le ferie sono godute dal lavoratore marittimo nel seguente modo: – per almeno due settimane continuative, in caso di richiesta del lavoratore e, compatibilmente con le esigenze dell’attività di pesca, nel corso dell’anno di maturazione; – per le restanti due settimane, entro i 9 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Pesca entro il Mediterraneo: la regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandato ad accordi locali tra le parti firmatarie del presente contratto. Il trattamento economico, in deroga alla normativa di legge generale – avendo le parti inteso regolamentare l’istituto ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 325 del codice della navigazione – è stato già anticipato, in quanto il rateo di ferie è già inserito nella tabella del MMG cui è da ragguagliare la “parte” ogni quadrimestre solare. La “parte” ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo.
MALATTIA
Malattia
Le parti concordano nell’istituire, all’interno del tavolo di cui all’articolo 53, per quanto concerne i lavoratori assicurati ai sensi della legge 413/84 e quelli assicurati ai sensi della legge 250/58 limitatamente agli infortuni, un intervento integrativo ai trattamenti economici previsti dalle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e gli infortuni in favore degli addetti dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro (anche se la malattia o l’infortunio comporta lo sbarco).
Sarà costituita un’apposita cassa con gestione paritetica avente lo scopo di attivare una indennità giornaliera, a carico dell’impresa di pesca, pari ad euro 10 per un numero massimo di gg 180 di inabilità temporanea al lavoro al lavoro nei casi previsti. Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di legge e del presente contratto.
Tutti i componenti dell’equipaggio, a seconda delle normative loro applicabili, sono assicurati a norma di legge per l’invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie. A norma dell’art. 13 della legge 413 del 26 luglio 1984 i contributivi previsti sono dovuti sul salario convenzionale contrattuale comprensivo dell’importo fisso, dei ratei di ferie, festività, di 13ma e 14ma mensilità, valore mensa ai fini previdenziali.
L’ammontare dei contributi viene ripartito tra l’armatore e i componenti dell’equipaggio secondo le percentuali previste dalle norme legislative sulla previdenza ed assistenza.
Servizio militare
Come previsto dalle norme in vigore.
Diritto allo studio
Durante l’imbarco i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderano impegnarsi nello studio, sono, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.
Durante gli esami i lavoratori-studenti usufruiscono di permessi retribuiti per i giorni di esame e per i cinque giorni lavorativi precedenti alla sessione d’esame.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Il contratto d’imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l’osservanza del termine di preavviso pari a giorni 14 per tutti i gradi e le categorie. Il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie. Quanto previsto dall’articolo anzidetto non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poiché il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o di sbarco, sia in porti nazionali che in quelli esteri.
Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del contratto d’imbarco viene corrisposto al marittimo il trattamento di fine rapporto, così come previsto dall’articolo 2120 del codice civile, così come modificato dalla legge 29.5.1982 n. 297
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma dell’articolo 2120 cc è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- importo fisso;
- rateo tredicesima e quattordicesima mensilità;
- eventuale premio di produzione;
- valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali;
- eventuale differenza tra il minimo monetario garantito ed il valore della compartecipazione.
La quota da accantonare si ottiene dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nel mese e/o nel periodo della campagna di pesca ai lavoratori.
Alla fine del rapporto di lavoro (risoluzione del contratto di imbarco) l’armatore è tenuto a evidenziare quanto dovuto e quanto già anticipato, ai sensi della normativa vigente, e a effettuare i relativi conguagli.