Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da piccole e medie imprese e artigiane, cooperative del comparto dell’edilizia.
SINTESI CCNL EDILIZIA
UNIMPRESA – UNIAP – CONF.A.I.L. – UPLA/Confcontribuenti
Codice contratto CNEL – UNIEMENS F08D
Giugno 2023

Campo di applicazione
Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini. In particolare, le attività e/o mestieri interessati sono le seguenti: costruzioni edili ovvero costruzioni di fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità, ad uso pubblico, ad uso privato nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l’impianto e il carico, lo scarico di cantieri e di opere provvisionali in genere e lo sgombero dei materiali; progettazione di lavori di opere edili; decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali, artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie; pavimentazione in cemento, marmette, marmo, legno, pietre naturali, seminato, gomma, bollettonato, linoleum; intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, doratura, argentatura, laccatura e simili; preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, feltri, bitume, cartoni e simili, con eventuale sottofondo di materiali coibenti; lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici; posa in opera di attrezzature varie di servizio; spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, facciate di edifici, monumenti, sgombero della neve da tetti e da superfici di varia natura; pozzi d’acqua – scavati, trivellati, realizzati con sistema autoaffondante – per uso potabile, industriale o irriguo; costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione e simili; costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade di ogni tipologia, compreso lo sgombero della neve e altri materiali; sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile; esecuzione di segnaletica stradale orizzontale; posa in opera di segnaletica; costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie; costruzione, installazione, demolizione di cisterne e serbatoi interrati in metallo, in cemento armato ovvero altro materiale per il contenimento di qualsiasi tipologia di liquido; costruzione, manutenzione, irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili; costruzione di linee elettriche e telefoniche; messa in opera di pali, tralicci e simili; costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere; scavi, rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di gas, acqua, telefonia e simili; realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose, franose, di terreni allagabili e di terreni a rischio di dissesto idrogeologico; attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato; movimenti di terra, scavi, anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili; demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge; demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive; manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e restauro-artistico di opere edili, di beni mobili e immobili di opere tutelate; costruzione, manutenzione e restauro di fabbricati ad uso abitazioni urbani e rurali, ad uso agricolo, commerciale, industriale, di opere monumentali; attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili; altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.
DATI RETRIBUTIVI
Paga base nazionale

DATI RETRIBUTIVI
Scatti di anzianità
Scatti biennali per impiegati
l’impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa società ovvero consorzio o associazione temporanea di imprese o società di progetto), ad uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per ciascuna categoria:
- – impiegato 1ª super (7° livello): € 17.34;
- – impiegato 1ª (6° livello): € 16.03;
- – impiegato 2ª A (5° livello): € 13.16;
- – impiegato 2ª B (4° livello): € 12.15;
- – impiegato 3ª (3° livello): € 11.39;
- – impiegato 4ª (2° livello): € 10.47.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Mensilità aggiuntive
Tredicesima mensilità
OPERAI
Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso la impresa ad un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto. Nel caso di inizio di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l’impresa.
IMPIEGATI
L’impresa corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Premio di produttività
In sede aziendale sono annualmente definiti appositi criteri di individuazione degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati conseguiti che tengano conto altresì anche del contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati. Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto individualmente e settorialmente dell’entità di tali risultati e della partecipazione degli stessi lavoratori in modo da riconoscere un premio di produttività che verrà erogato annualmente con la mensilità del mese di giugno.
OPERAI: è fissato un Elemento variabile della retribuzione pari al 6% dei minimi in vigore.
IMPIEGATI: Per l’anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo è dovuto all’impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi della retribuzione.
Il premio annuo è erogato il 30 giugno di ogni anno. Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Lavoro straordinario, notturno, festivo
OPERAI: Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali. Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: lavoro straordinario: 35%; lavoro festivo: 45%; lavoro festivo straordinario: 55%; lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 28%; lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 12%; lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 14%; lavoro notturno del guardiano: 8%; lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte: 16%; lavoro notturno straordinario: 40%; lavoro festivo notturno: 50%; lavoro festivo notturno straordinario: 70%; lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%.
IMPIEGATI: Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: lavoro straordinario diurno: 35%; lavoro festivo: 45%; lavoro straordinario festivo: 55%; lavoro notturno non compreso in turni periodici: 34%; lavoro diurno compreso in turni periodici: 10%; lavoro straordinario notturno: 47%; lavoro festivo notturno (escluso quello compreso in turni periodici): 50%; lavoro notturno festivo straordinario: 70%.
Indennità: Altre voci
OPERAI
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio (es: sotto la pioggia o neve, con martelli pneumatici, trivellazione ecc.) vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione da computarsi sugli elementi della retribuzione. Per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
IMPIEGATI
All’impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di venti anni, va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari ad una mensilità degli elementi della retribuzione.
Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell’impiegato.
L’impiegato che avendo già maturato il diritto al premio venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato all’epoca della maturazione del precedente premio.
Parametri retributivi
OPERAI: Sono assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto; indennità di contingenza; indennità territoriale di settore; Elemento economico territoriale.
b) per gli operai che lavorano a cottimo: paga base di fatto; indennità di contingenza; indennità territoriale di settore; Elemento economico territoriale; utile minimo contrattuale di cottimo; utile medio ed effettivo di cottimo nei casi previsti dal contratto.
IMPIEGATI: Gli elementi che concorrono a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti: ) stipendio mensile: superminimi; indennità di contingenza; premio di produzione territoriale; Elemento economico territoriale; indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario; aumenti periodici di anzianità; compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato; provvigioni, interesse e partecipazione agli utili; indennità di cassa e di maneggio di denaro; indennità sostitutiva di mensa; indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria; ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se in misura forfettaria; rateo della tredicesima mensilità; rateo del premio annuo; rateo del premio di fedeltà.
Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per 173.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Categorie e qualifiche
OPERAI: classificazione Unica per Quadri, impiegati e operai, in 7 livelli. Impiegati di 1° super; Impiegati di 1°; Impiegati di 2°. Operai 5° Liv.; Assistenti tecnici già inquadrati in 3° e Operai di 4° liv.; Impiegati di 3° e Operai specializzati; Impiegati di 4° e operai qualificati; Impiegati di 4° primo impiego e Operai comuni.
Periodo di prova
OPERAI: L’assunzione al lavoro di ogni singolo operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 20 giorni di effettivo lavoro per operai di IV livello, a 15 giorni di effettivo lavoro per gli operai specializzati, a 10 giorni di effettivo lavoro per gli operai qualificati e 5 giorni di effettivo lavoro per gli altri operai. Durante tale periodo è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso ne diritto a indennità.
L’assunzione degli autisti addetti alla conduzione e al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro.
IMPIEGATI: L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di 7° livello (categoria super), a 5 mesi per gli impiegati di 6° livello (categoria prima), a 3 mesi per gli impiegati di 5° livello (seconda categoria) e per gli assistenti tecnici di 4° livello, a 2 mesi per quelli di 4°, 3°, 2°, 1° livello.
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
OPERAI: L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario. Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione.
IMPIEGATI:L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi previsti dal CCNL. L’impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato. In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa dalla citata legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Festività
I giorni di festività annuali sono: Tutte le domeniche; i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale. Le seguenti festività nazionali e infrasettimanali: 1° gennaio – Capodanno; 6 gennaio – Epifania; lunedì successivo alla Pasqua; 25 aprile – anniversario della Liberazione; 1°maggio – Festa del lavoro; 15 agosto – Assunzione; 1° novembre – Ognissanti; 8 dicembre – Immacolata Concezione; 25 dicembre – Santo Natale; 26 dicembre – Santo Stefano; ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.
Ferie
OPERAI: La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi. L’operaio che non ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso le imprese.
IMPIEGATI: L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi. In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l’orario normale è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.
MALATTIA
Malattia
Trattamento economico per malattia e infortunio per gli operai
L’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi. l’operaio, in caso di mancata ripresa al lavoro, ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico. Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo previsto dal contratto, applicando i seguenti coefficienti: per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni: 0,5495; per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni: 1,0495; dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795; dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,1565; dal 181° al 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495.
Trattamento economico per malattia e infortunio per gli impiegati
Nel caso di interruzione di servizio dovuto a malattia all’impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i seguenti periodi da calcolare sugli elementi previsti dal CCNL: per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento economico per sei mesi; per anzianità di servizio fino a sei anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento economico per sei mesi e del 50% per i restanti mesi; per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi. Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: mesi nove in un periodo di dodici mesi per gli aventi anzianità fino a 2 anni; mesi dodici in un periodo di diciotto mesi per gli aventi anzianità fino a 6 anni compiuti; mesi quindici in un periodo di ventiquattro mesi per gli aventi anzianità superiore a 6 anni compiuti. L’impiegato ha diritto alla corresponsione dell’intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti. Alla scadenza dei termini sopra indicati l’impresa, se procede al licenziamento dell’impiegato, gli deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento economico previsto dal contratto.
Maternità
Il periodo di congedo di maternità è pari al 100% della retribuzione.
I periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione per l’anzianità professionale edile.
Infortunio sul lavoro
OPERAI: conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell’arco di dodici mesi consecutivi. Il trattamento economico giornaliero è pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base ,dalla indennità territoriale di settore, dall’Elemento economico territoriale e dall’indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell’orario contrattuale settimanale in vigore.
Le quote orarie sono calcolate applicando alla retribuzione oraria i coefficienti seguenti: dal 1° giorno successivo al giorno di infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538; dal 91° giorno in poi: 0,0574. Per il giorno dell’infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).
IMPIEGATI: In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l’impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia. L’impresa è tenuta a corrispondere all’impiegato il 50% del trattamento economico previsto in caso di malattia.
Congedo matrimoniale
OPERAI e IMPIEGATI: 15 giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico.
Servizio militare
Come previsto dalle norme in vigore.
Diritto allo studio – lavoratori studenti
permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
I corsi di cui al comma precedente non potranno avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Altri permessi
OPERAI: I lavoratori hanno diritto a riposi annui individuali di 88 ore per ogni anno solare, nel seguente modo:
a) i permessi per complessive 88 ore potranno essere usufruiti nell’arco dell’anno, preferibilmente nei mesi invernali, in considerazione delle condizioni meteorologiche, coordinandoli con il meccanismo della Cassa Integrazione guadagni INPS; b) determinazione dell’orario di lavoro in 35 ore settimanali per un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal 1 ° lunedì di dicembre. I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Trasferta
OPERAI: All’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall’accordo locale, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Tuttavia quando l’operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto, situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione, spetta una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione
IMPIEGATI: nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del 15% sull’ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio); nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l’intera giornata, una indennità del 15% sull’ammontare delle spese di vitto; nel caso in cui l’impresa provveda all’alloggio e/o al vitto, corrisponderà all’impiegato in missione, in luogo dell’indennità del 15% di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l’impiegato stesso.
DISCIPLINE SPECIALI
Apprendistato professionalizzante
ALLEGATO “A”

La retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Elemento economico territoriale e percentuale per riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.
Per il 1° gruppo l’applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.
Le Parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.
Lavoro a tempo determinato e somministrazione
In ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
IMPIEGATI
per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
1 – mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 7° livello e Quadri; 2 – mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 6° livello; 3 – mesi 1 per gli impiegati dal 5° al 2° livello; per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non 10: 1 – mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati di 7° livello e Quadri; – mesi 2 per gli impiegati di 6° livello; – mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati dal 5° al 2° livello; per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1 – mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati di 7° livello e Quadri; 2 – mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 6° livello;
3 – mesi 2 per gli impiegati dal 5° al 2° livello.
OPERAI
Giorni 15 di calendario per gli operai di qualsiasi livello, a prescindere dalla loro anzianità di servizio.
I termini di preavviso di cui al presente articolo sono ridotti rispettivamente al 50% per gli impiegati e a 7 giorni di calendario per gli operai qualora sia il lavoratore a dare il preavviso.
I termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese.
Trattamento di fine rapporto
OPERAI: Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione divisa per 13,5.
IMPIEGATI: L’impiegato proveniente dalla categoria operaia spetta, per ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia, una indennità nella misura di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per l’anzianità maturata. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni. L’indennità di anzianità deve calcolarsi computando anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo. Se l’impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Attività sindacale
Diritto di assemblea: vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente. Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso. L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell’impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all’interno, previ accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’orario di svolgimento.
Permessi retribuiti
Rappresentanze sindacali: le parti confermano la validità delle Rappresentanze sindacali, di cui salvaguardano la piena ed integrale applicazione delle Leggi, delle norme e degli Accordi sottoscritti in materia di Rappresentanze sindacali.
WELFARE CONTRATTUALE
Previdenza complementare
Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio dell’adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile del Lavoro.
Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa Edile del Lavoro, per la gestione di un fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l’accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.
Assistenza integrativa
Le parti hanno definito con accordo nazionale l’elenco delle prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio sanitario nazionale la cui attuazione è demandata all’ente bilaterale EBINPMI.
CCNL EDILIZIA
TABELLA SALARIALE DAL 1° GIUGNO 2023 AL 31 MAGGIO 2026


