Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tatuaggio, piercing e centri benessere.

SINTESI CCNL ACCONCIATURA-ESTETICA

UNIMPRESA – CONF.A.I.L. – CONFCONTRIBUENTI

Codice contratto CNEL – UNIEMENS H537

Luglio 2023

Campo di applicazione

Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti delle imprese di acconciatura; estetica; tricologia non curativa; tatuaggio; piercing; centri benessere, ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera; toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente.

DATI RETRIBUTIVI

Paga base nazionale

DATI RETRIBUTIVI

Scatti di anzianità

Ai lavoratori per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.

L’importo degli aumenti ­ rapportato a mese ­ è il seguente:

  • 1° livello: 11,38 euro;
  • 2° livello: 10,13 euro;
  • 3° livello: 9,51 euro;
  • 4° livello: 8,88 euro.

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

La gratifica natalizia è pari ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all’orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero.

Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell’ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.

Premio di produttività

Sono annualmente definiti appositi criteri di individuazione degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati conseguiti che tengano conto altresì anche del contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati. Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto individualmente e settorialmente dell’entità di tali risultati e della partecipazione degli stessi lavoratori in modo da riconoscere un premio di produttività che verrà erogato annualmente con la mensilità del mese di giugno.

Lavoro straordinario, notturno, festivo

È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali. Viene fissato un limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria: lavoro straordinario: 25%; lavoro notturno/festivo: 35%; lavoro straordinario notturno e festivo: 50%.

Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiorazione assorbe la minore. In caso di lavoro domenicale con riposo compensativo stabilito, la prestazione avrà diritto ad una maggiorazione oraria del 10%.

Indennità: Indennità di cassa

Oltre alla normale retribuzione, al “cassiere” verrà corrisposta una indennità mensile di cassa nella misura del 10% del minimo retributivo tabellare nazionale.

Parametri retributivi

Nella Retribuzione tabellare sono conglobati i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.).

Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per 173.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Categorie e qualifiche

Classificazione Unica per acconciatura, estetica, tricologia, tatuaggio in 4 livelli. Impiegati di 1° Livello; Impiegati di 2°; Operai di 3°. Operai 4° Liv.

Periodo di prova

Il periodo di prova non può essere superiore a: Livello 1°: 3 mesi; Livello 2°: 2 mesi; Livello 3°: 45 giorni; Livello 4°: 40 giorni; Apprendisti: 45 giorni.

Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali, intervenuti durante il periodo di prova, è dovuta a carico del datore di lavoro l’integrazione economica. Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i ratei previsti. (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l’anzianità dei lavoratori e per la durata dell’apprendistato.

ORARIO DI LAVORO

Regimi di orario

La durata dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni.

Una eventuale diversa distribuzione dell’orario settimanale è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell’azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali).

L’orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell’estetica, in ciascuna settimana lavorativa l’orario di lavoro può essere diversamente distribuito. Le prestazioni effettuate oltre l’orario di lavoro saranno retribuite con le maggiorazioni. L’orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori. Ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.

Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore.

I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi, considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell’anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato.

Banca ore

Adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti può avvenire per l’intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione.

Il recupero avviene entro un periodo di 12 mesi dall’inizio dell’accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell’attività stessa.

Il suddetto recupero può avvenire sulla base delle esigenze del lavoratore interessato e compatibilmente con quelle tecnico­ produttive dell’impresa. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. 

Festività

I giorni di festività annuali sono: 1° gennaio – Capodanno; 6 gennaio – Epifania; lunedì successivo alla Pasqua; 25 aprile – anniversario della Liberazione; 1°maggio – Festa del lavoro; 15 agosto – Assunzione; 1° novembre – Ognissanti; 8 dicembre – Immacolata Concezione; 25 dicembre – Santo Natale; 26 dicembre – Santo Stefano; ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede di lavoro. I lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/1977. Detti riposi compensativi o individuali, non agganciati a periodi di ferie dovranno essere utilizzati entro l’anno solare in gruppi di 4 o 8 ore.

Ferie

I giorni di ferie nell’anno, sono di 28 giorni di calendario, così distribuiti:

  • ­20 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
  • 24 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.

Il lavoratore che ha un’anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti:

  • ­22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
  • 26 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.

Al lavoratore che non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto.

La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore. Le ferie vanno programmate in anticipo dal datore di lavoro, tenendo presenti le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro. Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore, che non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie nell’anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta.

MALATTIA

Infortunio sul lavoro

Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal c.c.n.l. Durante l’assenza dal lavoro causata da malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Durante l’interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell’INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell’azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.

Comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità

I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l’azienda. Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di “grave infermità” da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL.

Congedo matrimoniale

OPERAI e IMPIEGATI: 15 giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico.

Servizio militare

Come previsto dalle norme in vigore.

Diritto allo studio – lavoratori studenti

Permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. 

I lavoratori studenti che devono sostenere prove d’esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame.

Altri permessi

Permessi brevi

Da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi.

Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari

Periodi di aspettativa oltre a quelli previsti dalle norme vigenti, possono essere concessi purché sussistano documentate e gravi necessità personali e/o familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell’impresa né gravi compromissioni dell’attività produttiva. Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell’orario di lavoro. L’azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico­ organizzative inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.

Permessi retribuiti straordinari per grave infermità

Al lavoratore che sia colpito da grave infermità di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente “more uxorio”) e per i suoceri conviventi verrà concesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell’art. 4 della suddetta legge e all’art. 1 del D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278.

Permessi per lutto o per calamità naturali

Al lavoratore colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente “more uxorio”) e per i suoceri nonché nei casi di gravi calamità naturali verrà concesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni lavorativi. Per fruire del permesso il lavoratore dovrà fornire idonea documentazione.

Formazione 

Formazione continua ai sensi dell’art. 6, legge n. 53/2000

Ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. L’offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge. 

Aggiornamento professionale

Per tutti i lavoratori di tutte le aziende è stabilito un monte ore retribuito, pari a 20 annue da usufruirsi all’interno dell’orario di lavoro anche in modalità E-Learning. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell’orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.

DISCIPLINE SPECIALI

Apprendistato professionalizzante

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Preavviso

Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere comunicate per iscritto all’altra parte con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Il preavviso potrà essere sostituito con la corresponsione della indennità relativa.

Trattamento di fine rapporto

In caso di licenziamento o dimissioni, al lavoratore sarà corrisposta una indennità nella misura di 30/30. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese; sarà considerato mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

CCNL ACCONCIATORI ED ESTETICA

TABELLA SALARIALE DIPENDENTI ACCONCIATURE-ESTETICA-TATUAGGIO-PIERCING-CENTRI BENESSERE DAL 3 LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2026