L’utilizzo intensivo della garanzia pubblica sul credito alle pmi dovrà essere “prezzato” dalle banche. Per le quote di finanziamenti garantiti che superano il 30% del totale erogato o la soglia di 200 milioni di euro, gli istituti di credito saranno tenuti a versare un premio aggiuntivo al Fondo centrale di garanzia, con aliquote progressive dello 0,5% e dell’1,5% sulle eccedenze più elevate.
La novità, spiegata dal Centro studi di Unimpresa, è contenuta in un decreto del ministero dell’Economia e del ministero del made in Italy appena emanato, che segna un passaggio di normalizzazione della politica del credito dopo la lunga fase emergenziale.
La misura introduce un correttivo di sistema: la garanzia statale resta uno strumento centrale per l’accesso al credito delle piccole, medie imprese, ma non può trasformarsi in una copertura strutturale del rischio bancario. I
l premio scatta solo oltre determinate soglie e si applica esclusivamente agli intermediari, senza alcun aggravio per imprese e professionisti. È infatti espressamente vietata la traslazione del costo sui soggetti finanziati, con l’obbligo di una clausola contrattuale dedicata. Le pmi restano quindi integralmente tutelate, mentre il contributo richiesto alle banche mira a rafforzare la sostenibilità del Fondo nel medio periodo.
Il meccanismo è selettivo: il premio si riduce del 50% per le banche che destinano almeno il 60% delle garanzie a imprese con profili di rischio più elevati, incentivando il credito verso i soggetti meno bancabili ma produttivi. Il versamento dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo; in caso di inadempienza sono previste procedure di recupero e possibili limitazioni operative.
«Il nuovo assetto segna un passaggio dalla logica emergenziale a una normalizzazione del credito garantito, con un riequilibrio tra Stato e settore bancario e una garanzia pubblica orientata alla qualità, non alla quantità, dei finanziamenti. La norma, però, non deve trasformarsi in una scappatoia usata dalle banche per dare meno credito alle imprese. È da questo principio che va letto il nuovo assetto della garanzia pubblica, che introduce un premio aggiuntivo a carico delle banche ma ribadisce, con chiarezza, che pmi e professionisti non devono pagarne il prezzo. Il rischio, infatti, adesso, non è nella norma in sé, ma nei comportamenti che potrebbero derivarne. Per questo è fondamentale che il Governo e le autorità di vigilanza – a partire dalla Banca d’Italia – esercitino un controllo capillare e continuo sull’operato degli intermediari, affinché il nuovo meccanismo non venga utilizzato come alibi per restringere i rubinetti del credito o per irrigidire in modo indiscriminato i criteri di concessione dei finanziamenti. La ratio del provvedimento è chiara e condivisibile: rendere più sostenibile nel tempo il Fondo di garanzia e riportare la garanzia pubblica a una funzione selettiva, evitando abusi e automatismi. Ma questa logica non può e non deve tradursi in un arretramento del sostegno all’economia reale, soprattutto in una fase in cui molte imprese, pur sane, restano esposte a incertezze macroeconomiche, geopolitiche e finanziarie. Sarebbe un grave errore se il premio aggiuntivo diventasse, di fatto, un incentivo alla prudenza eccessiva, o peggio a una ritirata silenziosa dal credito alle pmi. Il legislatore ha voluto colpire l’uso distorsivo della garanzia, non scoraggiare il finanziamento dell’attività produttiva. Questo equilibrio va presidiato con attenzione. Per questo serve una vigilanza attiva, non solo formale: occorre monitorare l’andamento dei flussi di credito, verificare che non si creino discriminazioni settoriali o territoriali e intervenire tempestivamente laddove emergano segnali di razionamento ingiustificato. Il Fondo di garanzia è uno strumento di politica economica, non un capitolo contabile da ottimizzare. In gioco non c’è soltanto la tenuta di un meccanismo tecnico, ma la credibilità dell’impegno pubblico a sostegno delle imprese. La garanzia statale deve restare una leva per accompagnare crescita, investimenti e occupazione. Se così non fosse, la norma rischierebbe di produrre l’effetto opposto rispetto a quello dichiarato: meno credito, più incertezza, meno fiducia. Ed è uno scenario che il Paese non può permettersi» commenta il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora.
Seconda il Centro studi di Unimpresa, l’introduzione del premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori per l’utilizzo della garanzia pubblica sulle piccole e medie imprese rappresenta un passaggio tutt’altro che tecnico, ma segnala una scelta di politica economica precisa: ricondurre il Fondo centrale di garanzia entro una logica di sostenibilità strutturale, dopo anni in cui l’intervento pubblico sul credito è stato esteso ben oltre la funzione anticiclica originaria.
Il decreto attuativo firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, analizzato da Unimpresa, si colloca infatti nel solco di una revisione graduale del perimetro della garanzia statale, che non ne mette in discussione il ruolo centrale nel sostegno alle PMI, ma ne corregge l’uso distorsivo come sostituto permanente del rischio bancario.
Si passa, in sostanza, dal sostegno emergenziale alla normalizzazione del credito. Ciò perché negli ultimi anni il Fondo di garanzia è diventato una vera e propria infrastruttura portante del credito alle imprese.
In una prima fase, segnata dalla pandemia e poi dallo shock energetico e inflattivo, l’ampliamento delle coperture pubbliche ha svolto una funzione essenziale di stabilizzazione, consentendo al sistema produttivo di assorbire crisi esogene senza una contrazione violenta dei flussi finanziari.
Con il progressivo rientro dalla fase emergenziale, tuttavia, il mantenimento di livelli elevati e strutturali di garanzia pubblica ha iniziato a porre un problema di azzardo morale: una quota crescente di credito assistito dallo Stato riduce l’incentivo degli intermediari a esercitare una piena valutazione del rischio, trasferendo implicitamente una parte crescente del costo potenziale sulle finanze pubbliche. Il premio aggiuntivo interviene esattamente su questo punto, introducendo un meccanismo di riequilibrio che non colpisce l’impresa beneficiaria, ma chiede un contributo al soggetto finanziatore quando l’uso della garanzia supera determinate soglie di concentrazione.
È una impostazione selettiva, non punitiva. Il disegno del provvedimento evita accuratamente un approccio lineare o indistinto. Il premio non è generalizzato, ma scatta solo oltre una duplice soglia: il 30% del totale dei finanziamenti erogati oppure i 200 milioni di euro di importo garantito. In questo modo, il legislatore distingue tra un utilizzo fisiologico della garanzia – coerente con il ruolo di supporto alle pmi – e un utilizzo intensivo che configura una dipendenza strutturale dal paracadute pubblico.
La progressività delle aliquote rafforza questa impostazione. Lo 0,5% sulla fascia intermedia e l’1,5% oltre il 60% dei finanziamenti erogati introducono un costo crescente che rende economicamente meno conveniente una strategia di portafoglio eccessivamente sbilanciata sulla garanzia statale, senza però precluderne l’uso nei casi in cui essa sia realmente necessaria. Non si tratta, dunque, di una misura punitiva verso il sistema bancario, ma di un incentivo regolatorio volto a riallineare comportamenti e responsabilità.
Per le piccole e medie imprese, viene prevista una tutela esplicita. Sul piano politico-economico, uno degli elementi più rilevanti del decreto è la previsione esplicita del divieto di traslazione del premio aggiuntivo sulle imprese finanziate. La clausola obbligatoria nei contratti di finanziamento sancisce un principio chiaro: il costo della sostenibilità del Fondo non può ricadere su pmi e professionisti. È un passaggio tutt’altro che formale.
In un contesto di tassi ancora elevati rispetto alla media pre-pandemica e di margini compressi per molte imprese, l’introduzione di oneri indiretti sul credito avrebbe corso il rischio di annullare parte dell’effetto espansivo della garanzia stessa. Il decreto, invece, separa nettamente il piano della politica industriale da quello della disciplina degli intermediari. Viene introdotto, di fatto, un incentivo al credito più rischioso, ma produttivo.
Di particolare rilievo è anche la riduzione del 50% del premio aggiuntivo per gli intermediari che destinano una quota significativa delle garanzie a imprese con profili di rischio più elevati. Qui emerge un ulteriore livello di lettura: lo Stato non chiede semplicemente alle banche di ridurre l’uso della garanzia, ma le indirizza verso un utilizzo più selettivo e coerente con la missione originaria del Fondo. In altre parole, la garanzia pubblica viene premiata quando svolge la funzione per cui è nata – facilitare l’accesso al credito dei soggetti più fragili ma potenzialmente produttivi – e viene invece “prezzata” quando diventa uno strumento di ottimizzazione generalizzata del rischio.
Nel complesso, il provvedimento contribuisce a ridefinire l’equilibrio tra Stato, banche e imprese in una fase di ritorno a condizioni più ordinarie di politica economica. Il Fondo di garanzia resta un pilastro del sostegno alle pmi, ma viene sottratto alla logica dell’automatismo, rientrando in una cornice di responsabilità condivisa.
Dal punto di vista delle finanze pubbliche, il premio aggiuntivo rappresenta una forma di autofinanziamento del rischio, coerente con l’esigenza di contenere passività potenziali senza ridurre l’accesso al credito. Dal punto di vista del sistema bancario, introduce un segnale di prezzo che orienta le scelte di portafoglio. Per le imprese, infine, conferma che la stagione della normalizzazione non coincide con un arretramento del sostegno, ma con una sua razionalizzazione.

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